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ART. 93 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale [n.d.r. ex art. 60] (1) (2)

Ultimo aggiornamento del:

1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere,

forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e

con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle

esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito

dell’esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono

esistenze iniziali dell’esercizio successivo,

sono assunte per il valore complessivo determinato determinato

a norma delle disposizioni che seguono

per la parte eseguita fin dall’inizio dell’esecuzione

del contratto, salvo il disposto del comma 4.

2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi

pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste

in applicazione di disposizioni di legge o di clausole

contrattuali si tiene conto, finché non siano

state definitivamente stabilite, in misura non inferiore

al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture

e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione

è fatta in base ai corrispettivi liquidati.

3. [...] (3)

4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal

committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione

tra le rimanenze, in caso di liquidazione

parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata.

Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata

al reddito dell’esercizio in cui è stata definitivamente

stabilita.

5. [...] (4)

6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato,

distintamente per ciascuna opera, fornitura

o servizio, un prospetto recante l’indicazione degli

estremi del contratto, delle generalità e della

residenza del committente, della scadenza prevista,

degli elementi tenuti a base per la valutazione

e della collocazione di tali elementi nei conti

dell’impresa.

7. [...] (5)

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Ai sensi dell’art. 13, comma 3, DLgs. 28.2.2005 n. 38, le società

che, nell’esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali

(anche per opzione), cambiano la valutazione delle opere, forniture

e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione di cui

all’art. 93, passando dal criterio del costo a quello dei corrispettivi

pattuiti, possono per tali commesse continuare ad adottare ai fini fiscali

i precedenti criteri di valutazione.

(3) Comma abrogato dall’art. 36, comma 20, DL 4.7.2006 n. 223, convertito,

con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo

comma 21, la disposizione ha effetto dal periodo di imposta

in corso al 4.7.2006.

Testo precedente: “Il valore determinato a norma del comma 2 può

essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in

misura non superiore al 2 per cento. Per le opere, le forniture ed i servizi

eseguiti all’estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non

residenti, la misura massima della riduzione è elevata al 4 per

cento.“.

(4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 70, L. 27.12.2006 n. 296,

pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Ai sensi dello stesso

comma 70, la disposizione si applica alle opere, forniture e servizi

di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2006.

Testo precedente: “In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi, valutando

le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all’esercizio

nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture,

possono essere autorizzate dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate ad

applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del

reddito. La richiesta dell’autorizzazione è presentata all’ufficio

dell’Agenzia delle entrate e s’intende accolta se l’ufficio non notifica

avviso contrario entro tre mesi. L’autorizzazione ha effetto a partire

dall’esercizio in corso alla data in cui è rilasciata. L’autorizzazione ha

effetto a condizione che il contribuente adotti il metodo contabile

previsto nel presente comma per tutte le opere, forniture e servizi.“.

In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 6, comma 5, lett.

a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O.

n. 183.

Testo precedente: “In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le

imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando

le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all’esercizio

nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture

possono essere autorizzate dall’ufficio delle imposte ad applicare lo

stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito; l’autorizzazione

ha effetto a partire dall’esercizio in corso alla data in cui è

rilasciata.“.

(5) Comma abrogato dall’art. 6, comma 5, lett. b), DLgs. 18.11.2005

n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del

successivo comma 13, la disposizione ha effetto per i periodi di imposta

che iniziano a decorrere dall’1.1.2005.

Testo precedente: “Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi

pattuiti in valuta estera non ancora riscossi si considerano

come crediti ancorché non risultanti in bilancio.“.

7 aprile 2025

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